LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 37. 
                     (Esodo e prepensionamento) 
 
  1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta'  di
optare, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti  di  cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, comma 3, lettere a)  e  b),  per  i  lavoratori  poligrafici,  e
lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di  godimento  del
trattamento  medesimo,  entro  sessanta  giorni  dal  maturare  delle
condizioni di  anzianita'  contributiva  richiesta,  per  i  seguenti
trattamenti: 
    a) per i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al  numero  di
unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale:
trattamento di pensione per  coloro  che  possano  far  valere  nella
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti almeno 35 anni di anzianita'  contributiva  a  decorrere
dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a  decorrere
dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali e'  ammesso
il trattamento di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono  riconosciuti  utili  d'ufficio  secondo
quanto previsto dalla presente lettera; ((35)) 
    b)  per  i   giornalisti   professionisti   iscritti   all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali
periodici e di agenzie di  stampa  a  diffusione  nazionale,  di  cui
all'articolo 27,  secondo  comma,  con  almeno  venticinque  anni  di
anzianita' contributiva, limitatamente al numero  di  unita'  ammesso
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  seguito  di  accordi
recepiti dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  sulla
base delle risorse finanziarie disponibili  e  per  i  soli  casi  di
riorganizzazione  aziendale  in   presenza   di   crisi:   anticipata
liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  nei  cinque  anni   che
precedono il raggiungimento dell'eta' fissata  per  il  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia  nel  regime  previdenziale  dell'INPGI,  con
integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero  massimo  di
cinque anni di anzianita' contributiva. Il  requisito  di  anzianita'
contributiva di cui al primo  periodo  e'  progressivamente  adeguato
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per  i  trattamenti  di
pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno  2009,  e'  posto  a  carico  del
bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al  Ministero  del
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  la  documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri  fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista  per  l'accesso  al  trattamento  di
pensione  di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari   dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e'  posto  a
carico del bilancio dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di
pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad  un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio  dello
Stato. 
  2. L'integrazione contributiva a  carico  dell'INPGI  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i
giornalisti  che  abbiano  raggiunto  una  eta'  anagrafica  la   cui
differenza  con  quella  richiesta  per  l'accesso   al   trattamento
pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni,  l'anzianita'
contributiva e' maggiorata di un  periodo  pari  a  tale  differenza,
fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Non  sono
ammessi a fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che  risultino  gia'
titolari   di   pensione   a   carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative  o  esclusive  della
medesima. I contributi assicurativi  riferiti  a  periodi  lavorativi
successivi all'anticipata liquidazione della  pensione  di  vecchiaia
sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista. 
  3.  La  Cassa  per  l'integrazione  dei   guadagni   degli   operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari
all'importo risultante dall'applicazione  dell'aliquota  contributiva
in vigore per  la  gestione  medesima  sull'importo  che  si  ottiene
moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione  l'ultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato  rapportati  al
mese. I contributi versati dalla  Cassa  integrazione  guadagni  sono
iscritti per due terzi  nella  contabilita'  separata  relativa  agli
interventi straordinari e per il rimanente terzo  a  quella  relativa
agli interventi ordinari. 
  4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione  di  cui  al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme  relative
alla pensione di anzianita'. 
  5. Il trattamento di pensione di cui al presente  articolo  non  e'
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro  la
disoccupazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
500) che "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in  deroga
al requisito contributivo di cui all'articolo 37,  comma  1,  lettera
a),  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  possono  accedere   al
trattamento di pensione, con anzianita'  contributiva  di  almeno  35
anni nell'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  lavoratori  poligrafici  di  imprese
stampatrici di giornali  quotidiani  e  di  periodici  e  di  imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di  stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1°  gennaio
2020  e  il  31  dicembre   2023,   piani   di   riorganizzazione   o
ristrutturazione  aziendale  in   presenza   di   crisi,   ai   sensi
dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148".