LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 28. 
    (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti) 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  e'  autorizzato
ad istituire sulla  rete  nazionale  servizi  speciali  di  trasporti
aerei, terrestri e marittimi dei  giornali  quotidiani  e  periodici.
Analoghi  servizi  possono  essere  istituiti  anche  dalle   agenzie
pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e'  autorizzato,
altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi  appositi  locali  e
proprio personale. E' autorizzato  inoltre  a  porre  a  disposizione
della Associazione della stampa estera in  Italia  un'idonea  sede  e
proprio personale. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO  1993,  N.  155  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI. DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243. 
  Le compensazioni finanziarie derivanti dalle  riduzioni  tariffarie
di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del  tesoro
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme  da
rimborsare da  queste  alle  rispettive  societa'  concessionarie  in
conseguenza   delle   suddette    agevolazioni.    L'importo    delle
compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire  50
miliardi  annui  indipendentemente  da  eventuali  adeguamenti  delle
tariffe dei servizi stessi. 
  Sono escluse dalle  agevolazioni  tariffarie  di  cui  al  presente
articolo le stampe propagandistiche contenenti  pubblicita'  relativa
alle vendite per corrispondenza e  cataloghi  relativi  alle  vendite
stesse. Alle suindicate stampe si applicano  le  tariffe  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976,  n.  726,  e
successive modificazioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 24  luglio  1991,  (in  G.U.  31/07/1991,  n.  178),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "La  riduzione  della  tariffa
ordinaria delle stampe perodiche spedite in abbonamento postale dalle
imprese editrici di cui al primo comma dell'art.  28  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, e' confermata nella misura del 50 per cento fino
alla data del 31 dicembre 1991". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il Decreto 18  dicembre  1991  (in  G.U.  30/12/1991,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "La  riduzione  della  tariffa
ordinaria delle stampe  periodiche  spedite  in  abbonamento  postale
dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e' confermata nella misura del  50  per  cento
fino alla data del 31 dicembre 1992".