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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  1-1-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 28

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
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Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici.
Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI. DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 24 luglio 1991, (in G.U. 31/07/1991, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe perodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1991".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto 18 dicembre 1991 (in G.U. 30/12/1991, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è confermata nella misura del 50 per cento fino alla data del 31 dicembre 1992".