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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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Art. 3

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).


Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.
Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.
Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi.
Presso la Tesoreria centrale e altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.(8) (11) (14)
((17))
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11) che "per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987".
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AGGIORNAMENTO (11)

La L.28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che "Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989".
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AGGIORNAMENTO (17)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 17 comma 1) che per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 67/1988. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910".