LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 26-4-1986
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 28.
               (Ricostruzione dei comuni disastrati).

  Entro  12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni
disastrati  adottano  o  modificano  il  piano  regolatore generale o
aggiornano  il  piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre
1962,  n.  1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale
fissati dalla Regione.
  Per  sopperire  alle  immediate  esigenze di ricostruzione i comuni
stessi   adottano   o  confermano  tra  i  seguenti  piani  esecutivi
necessari:
    a)  il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962,
n.  167,  e  successive  modificazioni,  dimensionato  sulla base del
fabbisogno  di  aree  urbanizzate  per  la  realizzazione  di edifici
residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
    b)  il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27
della  legge  22  ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree
urbanizzate  per  la  realizzazione di edifici destinati ad attivita'
produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
    c)  i  piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1978,  n.  457,  e  successive  modificazioni,  che  disciplinano  la
ricostruzione  in  sito  degli  edifici  demoliti  e  da demolire, la
ristrutturazione  di  quelli gravemente danneggiati e la sistemazione
delle  aree  di  sedime  di  edifici  demoliti  o da demolire che non
possono essere ricostruiti in sito. ((12))
  I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una
relazione   generale   che  illustra  i  riferimenti  allo  strumento
urbanistico  vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico
delle  aree  destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per
il  dimensionamento  delle aree suddette, con particolare riferimento
al  numero  ed  alla  consistenza  delle famiglie da alloggiare, alla
dimensione  degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli
alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
  Nel  caso  in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico
generale,  la  relazione  di cui al comma precedente contiene anche i
criteri  generali  di impostazione del piano regolatore generale, che
sara'  adottato  entro  i  termini di cui al primo comma del presente
articolo.
  I  piani  esecutivi  di  cui al presente articolo sono adottati dal
comune,  anche  in  variante  degli  strumenti  urbanistici vigenti o
adottati,  entro  90  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente
legge,   con   deliberazione   che   diviene   esecutiva,   ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.(1)
  I  piani  sono  pubblicati  mediante  deposito  presso  gli  uffici
comunali  per  10  giorni,  entro  i  quali possono essere presentate
opposizioni.  Dell'eseguito  deposito  e' data notizia al pubblico ed
agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e
di avviso all'albo comunale.
  Ove  il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico,
artistico,  monumentale,  vincolati  a norma di legge, nelle more fra
l'adozione  e  l'esame  delle  opposizioni  devono  essere sentite le
competenti  soprintendenze,  le  quali  provvedono  a dare il proprio
parere  limitatamente  agli  edifici sottoposti a vincolo entro e non
oltre  venti  giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine
il parere si intende acquisito.
  Nei  quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni. I piani
esecutivi,  coerenti  con  lo  strumento  urbanistico  vigente  o che
disciplinano    interventi    di    ristrutturazione   senza   alcuna
maggiorazione  della  volumetria preesistente, diventano efficaci con
l'approvazione  della  deliberazione  ai sensi dell'articolo 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  In  caso  di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato
o,  in  mancanza  di  esso,  nelle  ipotesi  di  ristrutturazione che
comportino  maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con
le  deduzioni  del  comune  sulle  osservazioni,  sono  trasmessi per
l'approvazione  alla  regione  che,  nel termine perentorio di trenta
giorni,  delibera  ai  sensi  dell'articolo  10 della legge 17 agosto
1942,  n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i
piani si intendono approvati.
  Dell'approvazione  ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato
attestato  dal  sindaco  con  apposito  decreto  affisso per quindici
giorni all'albo comunale.
  L'approvazione  dei  piani  equivale  a  dichiarazione  di pubblica
utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere,
edifici ed impianti in essi previsti.
  Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano
alla  Regione  entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.(1)
  COMMA  SOPPRESSO  DAL  D.L.  27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L.29 APRILE 1982, N. 187.
  Ai  soggetti  che,  non  potendo  ricostruire  in sito gli immobili
distrutti  o  da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega
di  cui  al  precedente  articolo 8, lettera d), alla costituzione di
alloggi  e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature
primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le
aree  stesse  sono  cedute  in  proprieta'  anche oltre la riserva di
proprieta'  comunale  ed indipendentemente dal possesso dei requisiti
soggettivi.
  Nelle  more  della adesione o della conferma dei piani esecutivi di
cui   al   secondo  comma  del  presente  articolo,  il  comune  puo'
autorizzare  la  riparazione  o  la ricostruzione di edifici rurali o
isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da
trasferire.
  In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire
sono acquisite al patrimonio comunale.
  I  piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
  Le  spese  per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
  I  piani  non  ancora approvati dalla regione o quelli respinti per
decorrenza  dei termini alla data di entrata in vigore della presente
legge  seguono  la  procedura  di  cui  al  presente articolo e senza
bisogno  di  altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta
del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione,
secondo  le  competenze  fissate  nel  presente  articolo.  I termini
decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla
L.  6  agosto  1981, n. 456, ha disposto (con l'art. 2-quater) che "i
termini  di  cui  al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i
comuni  che  hanno  rinnovato  il  consiglio  comunale  nella tornata
elettorale  del  21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri
comuni".
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla
L.  18  aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che i
"comuni  disastrati  e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche
di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo
28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo
adottano entro il 30 settembre 1986".