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LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 33

(Assunzione di personale da comandare)


Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l'INPS è autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che comunque non potrà essere prorogato oltre il 30 novembre 1981.
In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, l'INPS delibererà provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le più immediate esigenze di tale ente.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 9) che "il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983".