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LEGGE 23 aprile 1981, n. 155

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1991)
Testo in vigore dal:  12-5-1981

Art. 14

(Contributo per l'indennità economica di malattia)


La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.
Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.
Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.
Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni, economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonché all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.