LEGGE 10 aprile 1981, n. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1994)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  E'  istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il
Ministro  dei  trasporti  un  Fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private
che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'articolo 1.
  Il  fondo  viene  dotato  per  il  1982 di un importo pari a quello
corrisposto  a  qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle
province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle
aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate.
  ((Per  il  1983  e  per gli anni successivi la variazione del fondo
sara'  determinata,  con  apposita  norma  da  inserire  nella  legge
finanziaria,  anche  in  relazione  all'incremento  della  componente
prezzi  nella  variazione  del  prodotto  interno  lordo ai prezzi di
mercato,   verificatosi   nell'anno  precedente  e  risultante  nella
relazione generale sulla situazione economica del Paese)).
  ((COMMA  SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 786 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 51)).
  A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione
ai  sensi  degli  articoli 8 e 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
sono  ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha
corrisposto agli effetti del secondo comma.
  Agli  effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali
dovranno    evidenziare    i   loro   interventi   finanziari   nella
certificazione  da  produrre al Ministero dell'interno ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).
  Le  regioni  comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31
ottobre  1981,  l'importo  degli stanziamenti previsti nei bilanci di
previsione  dell'anno  finanziario  1981  per  le finalita' di cui al
primo comma.
  Il  Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro   del  tesoro  e  d'intesa  con  la  commissione  consultiva
interregionale  di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281,  stabilisce  i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni,
comprese  quelle  a statuto speciale, sulla base della dimensione dei
servizi  effettuati  e  delle caratteristiche del territorio su cui i
servizi  stessi  si  svolgono,  nonche' del progressivo conseguimento
delle  condizioni  economiche di bilancio delle aziende come previsto
dall'articolo  6.  Il  Ministro  dei trasporti provvede altresi' alla
effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni.
  Le  regioni  a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli
enti  o  alle  aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 6.
  Sara'  sentito,  altresi',  il  parere della commissione consultiva
interregionale  di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281,  sui  programmi  annuali  di attuazione dei piani di risanamento
tecnico-economico  delle ferrovie in concessione previsti dalla legge
8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione
dei  capitoli  di  bilancio  relativi  agli interventi a favore delle
ferrovie  in  concessione  per le quali, ai sensi della stessa legge,
sia  intervenuta  la  delega  alle regioni di cui all'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.