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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 85

(Consiglio nazionale di polizia)


È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:
a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;
b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;
c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.
I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.
In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.
Il regolamento del Consiglio nazionale è approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.