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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  13-5-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 40


Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
((per un importo superiore al tre per cento dell'ammontare))
delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo
((che costituisce il limite del tre per cento))
.
((Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento))
, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Le aziende di credito effettuano i versamenti delle somme in eccesso nei conti aperti agli enti di cui al primo comma presso le tesorerie dello Stato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al settimo comma.
Qualora il servizio di tesoreria o di cassa di un ente sia espletato da più aziende di credito, gli amministratori degli enti sono tenuti a comunicare a queste la percentuale dell'entrata dell'ente che può essere detenuta sotto forma di deposito presso ciascuna azienda nel rispetto della percentuale di cui al primo comma.
Le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, dovuti agli enti di cui al primo comma, eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, nonché per quelli destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati presso le tesorerie dello Stato.
Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a comunicare, tramite l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla direzione generale del tesoro, all'inizio di ogni trimestre, un preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento è consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.
In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende di credito presso cui risultano disponibilità degli enti di cui al primo comma in misura superiore al limite stabilito dal primo comma debbono versare tale eccedenza in non più di dodici rate trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari al 6 per cento, e all'8 per cento per ciascuno dei trimestri successivi, delle disponibilità degli enti suddetti alla data del 30 novembre 1980, fino al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate le rate trimestrali, è pari all'ammontare delle somme detenute presso le aziende di credito all'entrata in vigore della presente legge decurtate dalle rate già versate.
Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510. (9)
Con decreto del Ministro del tesoro può, altresì, essere variata la percentuale o il livello massimo delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé, e possono essere modificate, in relazione a particolari situazioni delle aziende di credito, le modalità di riafflusso delle disponibilità di cui al sesto comma. (2a)
Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Le aziende, in relazione alle disposizioni del presente articolo, possono chiedere l'adeguamento delle convenzioni di tesoreria o di cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.
Sono abrogate le norme di legge incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 ottobre 1982, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 27/10/1982, n. 297), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di sé".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto che "la disposizione di cui al comma 7 del presente articolo deve intendersi nel senso che al Ministro del tesoro è data facoltà, in sede di emanazione dei decreti per la fissazione delle condizioni e delle modalità di funzionamento e dei tassi d'interesse dei conti correnti presso le tesorerie dello Stato, di stabilire che i conti stessi siano infruttiferi, come previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510".