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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-4-1981

Art. 18



Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento per L'amministrazione penitenziaria e giudiziaria centrale e periferica, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, anche a trattativa privata, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.
Il Ministro di grazia e giustizia, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento.
Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi, ricerche e relativi servizi, con particolare riguardo alla attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario e alla predisposizione della riforma del codice di procedura penale. A tale fine, il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 1981, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.