stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 marzo 1981, n. 92

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-4-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico monumentale archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.
Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.
L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.
Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.