LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                               Art. 5.

  Il  termine  del  31  dicembre  1980,  indicato  nel  secondo comma
dell'articolo  18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al
31 dicembre 1983.
  Per  provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia
elettrica  per  gli  usi  domestici  alle  famiglie  alloggiate nelle
baracche  nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio
1970,  n.  21,  fino  a tutto l'anno 1981, e' autorizzata la spesa di
lire  7.500  milioni  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione del
Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.
  Per  gli  anni 1982 e 1983 la relativa spesa verra' autorizzata con
apposita  norma  da inserire nella legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
  A  richiesta  dei  comuni  di  cui  all'articolo  26  della legge 5
febbraio  1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge
29  aprile  1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovra' assumere la gestione e la
manutenzione  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione.  Le spese
relative rimangono a carico dei predetti comuni.