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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal:  31-3-1981

Art. 33



Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il sindaco, con le forme della citazione, rivolge ai proprietari l'invito ad esercitare, entro sessanta giorni, il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari ripristinate.
Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai prossimi congiunti dei proprietari espropriati.
La cessione in proprietà, qualora vi siano più istanze, ha luogo, sulla base di una graduatoria, approvata dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo pari al costo dell'intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese per l'acquisizione dell'immobile e dalle spese generali in ragione del 6 per cento del costo predetto.
Il Ministro dei lavori pubblici disciplinerà con proprio decreto le modalità di pagamento del prezzo dal quale è in ogni caso dedotto l'ammontare del contributo che sarebbe spettato al proprietario sostituito.
Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.