LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                              Art. 33. 
 
  Realizzati gli interventi di cui ai precedenti articoli 31 e 32, il
sindaco,  con  le  forme  della  citazione,  rivolge  ai  proprietari
l'invito  ad  esercitare,  entro  sessanta  giorni,  il  diritto   di
prelazione per l'acquisto delle unita' immobiliari ripristinate. 
  Il diritto  di  prelazione  puo'  essere  altresi'  esercitato  dai
prossimi congiunti dei proprietari espropriati. 
  La cessione in proprieta', qualora vi siano piu' istanze, ha luogo,
sulla base di una graduatoria, approvata  dalla  commissione  di  cui
all'articolo 5 della legge 29  aprile  1976,  n.  178,  che  comporti
precedenza per i proprietari che abitavano alla data  del  sisma  uno
degli immobili ripristinati, dietro corresponsione di un prezzo  pari
al costo dell'intervento, maggiorato di una  quota  costituita  dalle
spese per l'acquisizione dell'immobile  e  dalle  spese  generali  in
ragione del 6 per cento del costo predetto. 
  Il Ministro dei lavori pubblici disciplinera' con  proprio  decreto
le modalita' di pagamento del  prezzo  dal  quale  e'  in  ogni  caso
dedotto  l'ammontare  del  contributo   che   sarebbe   spettato   al
proprietario sostituito. 
  Gli acquirenti usufruiscono dei benefici previsti dal decreto-legge
6 settembre 1965, n. 1022 convertito, con modificazioni, nella  legge
1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni,  ai
sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.