LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 17-8-1984
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31.

  Qualora  lo  richiedano  ragioni  tecniche,  urbanistiche, di minor
costo  o, comunque, altri motivi di pubblico interesse, i comuni, con
deliberazione del consiglio comunale, procedono all'individuazione di
edifici   o  gruppi  di  edifici  dei  quali  occorre  provvedere  al
ripristino.
  Ove  i proprietari interessati, entro centoventi giorni dall'invito
rivolto   dal  sindaco  anche  a  mezzo  di  pubblici  proclami,  non
depositino  presso il comune il progetto dell'intervento da eseguire,
il  comune procede alla occupazione temporanea degli immobili ed alla
loro  acquisizione  mediante  espropriazione,  sempreche'  il  comune
stesso sia dotato di strumento urbanistico esecutivo, subentrando nei
diritti riconosciuti ai proprietari dalle vigenti disposizioni.
  Nel  caso  in  cui  i  proprietari,  gia'  ammessi  ai benefici del
contributo  statale, non abbiano dato inizio ai lavori entro sei mesi
dalla  data  dello  specifico  invito rivolto dal sindaco nella forma
della  citazione,  il comune procede all'occupazione temporanea degli
immobili ed alla loro acquisizione mediante espropriazione.
  ((Alla  spesa  necessaria  per  l'espropriazione e la realizzazione
delle  opere  di  riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si
provvede  con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la
parte  eccedente,  a  valere  sull'autorizzazione  di spesa di cui al
terzo  comma  dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale
carico dello Stato.
  I   progetti  delle  opere  da  eseguire,  ivi  compresi  gli  atti
finalizzati  all'espropriazione,  vengono  approvati e finanziati con
deliberazione  della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29
aprile  1976,  n.  178,  e con decreto dell'ispettore generale per le
zone terremotate.
  I  progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci
esecutivi  finalizzati  al  consolidamento,  alla  chiusura  ed  alla
salvaguardia  degli  immobili,  utilizzandosi  le quote di contributo
spettanti ai proprietari)).