LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                              Art. 18.

  La  progettazione,  la  direzione  dei  lavori e l'esecuzione delle
opere  pubbliche  di competenza dell'Ispettorato generale per le zone
colpite  dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione
dai  comuni  interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta
giorni dalla richiesta.
  L'articolo  4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito,
con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' abrogato.
  Il   compenso   ai  comuni  concessionari  per  spese  generali  di
progettazione,  direzione,  sorveglianza, contabilita' e collaudo dei
lavori  sara'  determinato  nella misura massima del 10 per cento per
opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per
opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per
opere di importo superiore.
  Il  collaudatore  delle  opere di cui al primo comma sara' nominato
dall'Ispettorato  generale  per  le  zone  colpite  dai terremoti del
gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari dello Stato.