LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
Testo in vigore dal: 31-3-1981
                              Art. 12. 
 
  L'articolo 4-quater del  decreto-legge  24  giugno  1978,  n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Agli  aventi  diritto  al  contributo  per  la  riparazione  o  la
ricostruzione delle unita'  immobiliari  e'  concesso  un  contributo
suppletivo, non superiore al 5 per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi: 
    a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato; 
    b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali
mezzi meccanici; 
    c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire; 
    d)  per  opere  necessarie  alla  funzionalita'   del   lotto   e
dell'immobile. 
    Il contributo  suppletivo  e'  concesso,  insieme  al  contributo
principale,  sulla  base  di  idonea  documentazione  tecnica  e   di
eventuali ulteriori accertamenti a  cura  della  commissione  di  cui
all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".