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LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
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Testo in vigore dal:  8-3-1981

Art. 4


L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:
"Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.
Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.
Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.
Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro".