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LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1996)
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Testo in vigore dal:  27-7-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni.
Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.(1)(2)
((4))

Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.(3)
((4))

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha disposto (con l'art.11) che:" Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art.16 comma 13) che:" Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Il. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 (in G.U. 28/3/1987, n.73) ha disposto 8con l'art.12 comma 4) che:" Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 luglio 1996, n.393 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n.496 (in G.U. 25/9/1996, n.225) ha disposto (con l'art.8)che:" Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996."
Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 come modificato dal D.L. 26 luglio 1996, n.393 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n.496, ha disposto (con l'art.12 comma 4) che:"il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dal presente comma per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996".