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LEGGE 28 novembre 1980, n. 784

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  24-8-1999
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Art. 8


Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. (1)
Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero. (1)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1982, n. 25 (in G.U. 8/2/1982, n. 37), ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che l'efficacia delle disposizioni dei commi primo e secondo del presente articolo è prorogata fino al 31 dicembre 1983.