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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  6-3-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni


Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,gli avvocati,i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319 ,possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti della iscrizione,se già iscritti,risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952. (1)
((3))

La domanda deve essere accompagnata,a pena di inammissibilità,dalla comunicazione prevista dall' articolo 17 ,relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.
Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile.
Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980.
Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319,dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,n.289 e dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952,n.6 ,per i rispettivi periodi di efficacia,nonché la anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 maggio 1983, n. 175, ha disposto (con l'art.3) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.12, comma 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti
dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980."