stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  13-5-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 24

Decorrenza del regime contributivo


I contributi minimo e percentuale di cui all' articolo 10 sono dovuti dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti,restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella a allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,sono dovuti,sui redditi superiori a sei milioni,nella misura del 10 per cento.
((1))

Le somme già pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi già dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all' articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla cassa con lettera raccomandata.È fatta salva,per le eccedenze già poste a ruolo,la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso.
Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi,a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 maggio 1983, n. 175, ha disposto (con l'art. 1) che "La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento."