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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Riforma del sistema previdenziale forense.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1997)
Testo in vigore dal:  11-12-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Pagamento dei contributi


I contributi minimi di cui allo articolo 10 ,secondo comma,e all' articolo 11 ,terzo comma, sono riscossi mediante ruoli,ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.
Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire. (4)
I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine. (4)
Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente. (4)
Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17. (3) La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e,in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17,a mezzo di ruoli da essa compilati,resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
((6))

Ai fini della riscossione la cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa,approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 febbraio 1992, n. 141, ha disposto (con l'art.25) che la suddetta modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Cpstituzionale con sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1997, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli
esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria."