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LEGGE 23 luglio 1980, n. 502

Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato.

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Testo in vigore dal:  14-9-1980

Art. 4


Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono soppresse.
L'ingresso gratuito è consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole soprintendenze.
È sempre consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età o che abbiano superato il sessantesimo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali può rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di libero ingresso con fotografia a coloro che, per ragioni di studio o del loro ufficio o per compiti speciali, debbano visitare gli istituti di antichità e d'arte.
Le ragioni di studio o di ricerca debbono essere attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, sulla base di criteri definiti dal comitato di cui all'articolo 1.