stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 luglio 1980, n. 389

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.

nascondi
Testo in vigore dal:  17-8-1980

Art. 5


Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, costituiscono, a tutti gli affetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di legge generale per il riordino del settore autostradale e il riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.
Entro il 30 settembre 1980 il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per il riordino del settore autostradale ed il riassetto delle Società concessionarie a prevalente capitale pubblico.
Tale disegno di legge dovrà contemplare, oltre alla definizione, come dal primo comma del presente articolo, dei rapporti tra il Fondo centrale di garanzia e gli enti di cui all'articolo 1, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI COSSIGA - COMPAGNA - PANDOLFI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO