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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  29-7-1981
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Art. 95

(Personale addetto all'assistenza sanitaria)
((L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1981, N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 1981, N. 391))
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L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.