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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  24-5-2001
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Art. 4

(Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1 gennaio 1978)


Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.
Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza. (15)
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1 gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1 luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1 luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319.
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.
Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo. (27)
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1986, n. 78, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978".
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 32) che: "L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978".