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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  10-6-1981
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Art. 101

(Inquadramento nelle nuove qualifiche)


Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1 ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1 luglio 1977:


Qualifica Profilo professionale
Qualifiche di provenienza funzionale di equiparazione
- - -


Commesso..................... II Commesso

Operaio comune fino al compi-
mento di due anni di servi-
zio, salva opzione di per-
manenza nella presente ca-
tegoria..................... II Agente

Agente di controllo.......... III |
Commesso capo................ III > Agente di collaborazione
Dattilografo................. III |

Operaio con professionalita |
interna, di cui alla tabella |
I allegata al presente tito- |
lo III |
> Agente di produzione
Operaio comune con piu di due |
anni di servizio, da adibire |
al ciclo produttivo III |

Capo tecnico................. IV |
Computista................... IV > Assistente
Dattilografo operatore elet- |
tro-contabile IV |

Agente di custodia........... IV Agente verificatore

Operaio di mestiere di cui
alla tabella II allegata al
presente titolo............. IV Agente specializzato

Revisore..................... V |
Interprete-traduttore........ V | Operatore amministra-
> tivo contabile
Computista superiore......... V |
Computista principale........ V |

Capo laboratorio e vice capo |
officina.................... V |
Capo tecnico superiore....... V > Operatore tecnico
Capo tecnico principale...... V |

Capo operaio................. V Agente capo

Capo revisore................ VI | Capo settore ammini-
> strativo contabile
Interprete traduttore princi- |
pale........................ VI |

Capo reparto lavorazione..... VI |
> Capo settore tecnico
Capo officina................ VI |

Ispettore tecnico............ VI Vice dirigente tecnico

Ispettore amministrativo..... VI Vice dirigente
amministrativo

Ispettore superiore tecnico.. VII |
> Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimen- |
to.......................... VII |

Ispettore superiore ammini-
strativo.................... VII Vice dirigente ammi-
nistrativo

Dirigente amministrativo..... VII Capo dei servizi am-
ministrativi e contabili

Dirigente lavorazioni........ VII Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e im-
pianti...................... VII Capo dei servizi manuten-
zione

Ispettore capo aggiunto tec- |
nico........................ VIII |
> Vice dirigente coordinatore
Direttore di stabilimento ag- | tecnico
giunto...................... VIII |

Ispettore capo aggiunto...... VIII Vice dirigente coordinatore amministrativo



Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato con la medesima decorrenza 1 ottobre 1978 ai fini economici e 1 luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di, qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.
Il personale operaio, in servizio alla data del 1 ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1 ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432))
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