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LEGGE 23 maggio 1980, n. 242

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 3


I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
;
c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento già consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonché tempi e modalità dei relativi concorsi;
d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato, nonché trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni;
f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'articolo 1, salvaguardando altresì alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso;
g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'articolo 2;
h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonché, a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso;
i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione; nei limiti delle disponibilità organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo. Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilità organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonché dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative;
l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianità;
m) disciplina delle forme dei controlli interni ed esterni sull'attività dell'Azienda;
n) previsione della facoltà di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicità, completezza ed efficienza ai sensi del numero 7) dell'articolo 2.