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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  28-12-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 47



Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1 agosto
1980.
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.
((25))

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato".