LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 47. 
 
  Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo  2  si
applicano a partire dal 1 agosto 1980. 
  I dipendenti dello Stato  e  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
nonche' i dipendenti degli enti e degli  altri  istituti  di  diritto
pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri
del  Parlamento  e  siano  chiamati  all'ufficio  di  Ministro  o  di
Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante
il quale esercitano le  loro  funzioni,  conservando  per  intero  il
trattamento  economico  loro  spettante,  in  misura   comunque   non
superiore  a  quella  dell'indennita'  percepita   dai   membri   del
Parlamento. ((25)) 
  Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2  per  i
ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra  in  vigore  la
presente legge sono computate dai sostituti  d'imposta  nel  mese  di
dicembre 1980 o,  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
intervenuta successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge medesima, alla data della cessazione. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che
"Fermi restando i divieti e le incompatibilita' previsti dalla legge,
il secondo comma dell'articolo 47, della legge  24  aprile  1980,  n.
146, si interpreta nel senso che  ai  dipendenti  pubblici,  che  non
siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro
e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,
comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,
eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato
utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato".