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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  28-4-1980

Art. 34


La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.
Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.
Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni potrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.
Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il quinto comma è sostituito dai seguenti:
"Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.
Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, è prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare".