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LEGGE 3 aprile 1980, n. 116

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

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Testo in vigore dal:  20-4-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-83, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi.
Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli, enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.