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LEGGE 3 aprile 1980, n. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

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Testo in vigore dal:  6-4-1980

Art. 10


Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.
Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.
La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.