LEGGE 31 marzo 1980, n. 140

Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'.

vigente al 17/03/2021
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Testo in vigore dal: 7-5-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la partecipazione italiana al Fondo europeo per la
gioventu'.
  Le   somme   all'uopo  necessarie  sono  iscritte  negli  stati  di
previsione del Ministero degli affari esteri.
  Per  l'anno  1980  il  contributo  italiano al suddetto Fondo viene
fissato in lire 130 milioni.
  Le  occorrenze  finanziarie  relative agli esercizi successivi sono
determinate   con   apposita  autorizzazione  di  spesa  da  inserire
annualmente  nella  legge  di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato.