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LEGGE 6 marzo 1980, n. 54

Interventi a sostegno delle attività musicali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-2010
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Art. 2


Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115, e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantità e qualità della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate.
Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 110 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1980. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con legge 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.
Restano in vigore le disposizioni
(( . . . ))
, dell'articolo 2, ultimo comma, e dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426.
Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800,e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, è così sostituito:
"Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973".