LEGGE 7 febbraio 1979, n. 59

Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

  • Articoli
  • DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI UFFICIO
    E DELLE ATTIVITA' DELLE PARTI
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  • Delle comunicazioni
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  • Vendita di valori bollati e marche di previdenza
  • 9
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 10
  • 11
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-3-1979
                               Art. 3.

  L'articolo  134  delle  disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura  civile,  approvate  con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
    "  Art.  134 - (Deposito  del ricorso e del controricorso a mezzo
della  posta). - Gli  avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il
controricorso  possono  provvedere  al  deposito degli stessi e degli
atti  indicati  negli  articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio
per  posta,  in  plico  raccomandato,  al  cancelliere della Corte di
cassazione.
  Agli atti devono essere uniti:
    1) le  marche  o  le  ricevute  dei versamenti sui conti correnti
postali dovuti per imposta di bollo, per tassa di iscrizione a ruolo,
per  diritti  di  cancelleria  e  per  diritto  di chiamata di causa,
diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione
dei  biglietti  di  cancelleria  e  degli altri atti del procedimento
eseguita su richiesta del cancelliere;
    2) le  marche  a  favore della Cassa nazionale di previdenza e di
assistenza  per  gli  avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o
sul controricorso;
    3) le  copie  in carta semplice del ricorso o del controricorso e
della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
    4) un  doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche
o   ricevute  di  versamenti  sui  conti  correnti  postali  inviate,
sottoscritto dall'avvocato.
  All'atto  del  ricevimento  del  plico,  il  cancelliere  controlla
l'esattezza  dell'elenco  e ne restituisce, mediante raccomandata con
avviso  di  ricevimento  e  con  tassa a carico del destinatario, una
copia  al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in
cancelleria  e  gli  eventuali  inadempimenti  degli  oneri di cui ai
numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
  Nel  termine  per la presentazione del ricorso o del controricorso,
ovvero,  successivamente,  fino  al trentesimo giorno dal ricevimento
della  raccomandata  con  la  quale  l'elenco e' stato restituito, il
difensore  puo'  provvedere  all'invio  in cancelleria delle marche o
ricevute  di  versamenti  su  conti  correnti  postali  e delle copie
mancanti.
  Il  deposito  e le varie integrazioni di cui al comma precedente si
hanno  per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei
plichi con la posta raccomandata.
  Nel  fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata
per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella
utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti
su conti correnti postali e copie.
  L'inosservanza  delle  prescrizioni di cui al secondo comma, numero
1),  e  del  termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione
del   raddoppio  delle  imposte,  delle  tasse,  dei  diritti,  delle
indennita'  e  delle  spese  ivi  previste. In tale caso il dirigente
della  cancelleria  ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in
solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dallo articolo 137 ".