LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1984)
Testo in vigore dal: 13-1-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
  La sezione C del quadro II  della  tabella  unica  degli  stipendi,
paghe o retribuzioni dei dipendenti civili  e  militari  dello  Stato
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  sostituita,
con decorrenza 1 ottobre 1978, dalla tabella allegata  alla  presente
legge. 
  In   tale   tabella   sono   indicate,   per   ciascuna   categoria
professionale, la misura  iniziale  annua  dello  stipendio  ed  otto
successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali  comporta
un aumento costante pari  all'8  per  cento  della  misura  iniziale,
nonche' successivi aumenti periodici biennali in  numero  illimitato,
ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per  cento
dell'ultima classe di stipendio. 
  Le classi di stipendio e gli aumenti periodici  di  stipendio,  che
cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza  dal  primo
giorno dello stesso mese. 
  Al  fine  dell'applicazione  delle  leggi  vigenti  che   prevedono
l'attribuzione di  aumenti  periodici  di  stipendio  per  situazioni
particolari, le misure iniziali e le successive classi  di  stipendio
sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali
comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime. 
  L'articolo 59 della legge 26  marzo  1958,  n.  425,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. 
  Ai fini  della  determinazione  della  misura  del  trattamento  di
quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico  delle  norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della  legge
29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo  stipendio  integralmente  percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della
cessazione dal servizio. 
  Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate
in  numero  corrispondente  ai  mesi  di  servizio  trascorsi   dalla
decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente  percepito  fino  alla
cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero  la  frazione
di  mese  immediatamente  precedente  la  cessazione   dal   servizio
superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che
si  tratti  rispettivamente  di  febbraio  o  di  mese   diverso,   e
trascurando correlativamente la frazione di mese pari o  inferiore  a
quattordici o a quindici giorni. 
  Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna  quota
aggiuntiva    si    considera    ultimo    stipendio    integralmente
percepito.((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 1 , comma 1)
che "Per il periodo dal 1 luglio 1979 al  31  dicembre  dello  stesso
anno, gli stipendi previsti dall'articolo 14 della legge  6  febbraio
1979, n. 42, comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, 
sono maggiorati nella misura unica di L. 20.000 mensili lorde." 
  Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art.  1,  comma
3) che dal 1 luglio 1979, gli stipendi previsti dal presente articolo
", comunque corrisposti ai sensi della normativa vigente, sono 
maggiorati nella misura unica di L. 93.132 mensili lorde."