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LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-2-1979

Art. 25



Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.
Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.
Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.
Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.
Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.