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LEGGE 8 gennaio 1979, n. 10

Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.

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Testo in vigore dal:  3-2-1979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI ANDREOTTI - PEDINI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO