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DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 21

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979, n. 93 (in G.U. 01/04/1979, n.91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1979)
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Testo in vigore dal:  2-4-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1 gennaio 1976 al 29 luglio 1978, in considerazione di urgenti ragioni di ordine sociale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può avvenire prima del 1 gennaio 1980.
La data di esecuzione è fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.))

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.
Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.
((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del provvedimento stesso.))