LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 15-3-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30.
            (Piani di recupero di iniziativa dei privati)

  I  proprietari  di  immobili  e  di  aree  compresi  nelle  zone di
recupero,  rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i
tre  quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare
proposte di piani di recupero.
  ((In  deroga  agli  articoli  1120,  1121 e 1136, quinto comma, del
codice  civile  gli interventi di recupero relativi ad un unico immo-
bile  composto  da  piu'  unita'  immobiliari possono essere disposti
dalla  maggioranza  dei  condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio)).
  La  proposta  di  piano e' adottata con deliberazione del consiglio
comunale   unitamente   alla  convenzione  contenente  le  previsioni
stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni.
  La  proposta  di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge
17  agosto  1942,  n.  1150,  con  la  procedura prevista per i piani
particolareggiati.
  I  piani  di  recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci
dopo  che  la  deliberazione  del  consiglio  comunale,  con la quale
vengono  decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimita'
di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.