LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 29-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 80.
                    (Regioni a statuto speciale)

  Restano  salve  le  competenze  statutarie  delle regioni a statuto
speciale  nelle  materie  disciplinate  dalla presente legge. Restano
ferme  altresi'  le  competenze  spettanti  alle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  secondo  le forme e condizioni particolari di
autonomia  definite  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670, e relative norme di attuazione, nel rispetto,
per  quanto  attiene  alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle
norme   relative   alla   ripartizione  proporzionale  fra  i  gruppi
linguistici  e  alla  parificazione  delle lingue italiana e tedesca.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730)).
  Al  trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei
beni  alle  regioni  Valle  d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia,  nonche'  alle  province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti. (13)
  Appositi  accordi  o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione
Valle   d'Aosta   e   l'Ordine  Mauriziano  per  quanto  riguarda  la
utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.P.R.  22  febbraio  1982, n. 182, ha disposto (con l'art. 22,
comma  2)  che: "A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 80,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento
delle  funzioni  di  cui  al  comma  precedente,  degli  uffici,  del
personale  e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste
dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario".