LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 76.
(Modalita' transitorie per la  riscossione dei contributi obbligatori
                            di malattia)

  Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento,
alla  riscossione  e  al  recupero  in  via giudiziale dei contributi
sociali  di  malattia  e di ogni altra somma ad essi connessa restano
affidati   agli  enti  mutualistici  ed  altri  istituti  e  gestioni
interessati,  posti  in  liquidazione  ai sensi della legge 29 giugno
1977, n. 349.
  A decorrere dal 1 gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione
degli  oneri  sociali  tali  adempimenti  sono affidati all'INPS, che
terra'  contabilita'  separate  per  ciascuno  degli  enti o gestioni
soppressi  e vi provvedera' secondo le norme e le procedure in vigore
per  l'accertamento  e  la  riscossione  dei  contributi  di  propria
pertinenza.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33))
  I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire
in  apposito  conto  corrente  infruttifero di tesoreria intestato al
Ministro  del  tesoro,  mediante  versamento  da  parte dei datori di
lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo
ruolo,  con  bollettino  di  conto  corrente  postale  o altro idoneo
sistema  stabilito  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. ((3))
  Restano  salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente
legislazione.
  Per  l'attuazione  dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai
sensi  del  presente  articolo,  l'INPS,  sia  a livello centrale che
periferico,  e'  tenuto  ad  avvalersi  di  personale degli enti gia'
preposti  a  tali  compiti.  Le  competenze  fisse ed accessorie ed i
relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1980  vengono  affidati all'INPS gli
adempimenti  previsti  da  convenzioni  gia'  stipulate con l'INAM ai
sensi  della  legge  4  giugno  1973,  n.  311,  dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30  dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  29  febbraio  1980,  n.  33 (in G.U. 29/02/1980, n. 59) ha
disposto  (con  l'art.  3,  comma  5) che: "A decorrere dal 1 gennaio
1980,  in  deroga  a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 76
della  legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli
enti  di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine
di  ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito
capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato  un  acconto  pari  a  un  dodicesimo  dell'80  per  cento  dei
contributi   di   competenza   per  l'assistenza  sanitaria  iscritti
nell'anzidetto  capitolo  al  netto di eventuali quota fiscalizzate e
dei  contributi  dovuti  dalle  amministrazioni  statali ivi comprese
quelle  con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa
che  provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio
dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalita'
e  le  scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale".