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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 70

(Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione)


Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà esserne prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".