LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 12-11-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 65. 
(Attribuzione, per i servizi delle unita' sanitarie locali,  di  beni
gia' di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie
                             soppressi) 
 
  ((In applicazione del  progetto  di  riparto  previsto  dall'ultimo
comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e  d'intesa
con le regioni interessate, con decreto del Ministro del  tesoro,  di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle
finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature  destinati
prevalentemente ai servizi sanitari  appartenenti  agli  enti,  casse
mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio  dei  comuni
competenti per territorio, con vincolo di  destinazione  alle  unita'
sanitarie locali)). 
  Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo  di  destinazione
dei  beni  di  cui  al  precedente  comma,   il   reimpiego   ed   il
reinvestimento  dei  capitali  ricavati  dalla  loro  alienazione   o
trasformazione in opere di  realizzazione  e  di  ammodernamento  dei
presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali  eventualmente
ad essi connessi. 
  Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i
commissari liquidatori di cui alla citata legge 29  giugno  1977,  n.
349, che provvedono altresi' al trasferimento  di  tutti  i  rapporti
giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria  attribuite
alle unita' sanitarie locali 
  I rimanenti beni, ivi comprese le  sedi  in  Roma  delle  Direzioni
generali degli enti soppressi,  sono  realizzati  dalla  gestione  di
liquidazione ai sensi dell'articolo  77  ad  eccezione  dell'immobile
sede  della  Direzione  generale  dell'INAM  che  e'  attribuito   al
patrimonio dello Stato. 
  Le regioni  possono  assegnare  parte  dei  predetti  beni  in  uso
all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale,  per  le
esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui  agli  articoli
74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le  esigenze  delle  sezioni  circoscrizionali
dell'impiego. 
  Le Regioni assegnano parte dei beni di cui ali precedente comma  in
uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale,  per  la  durata
del primo piano sanitario nazionale, per le  esigenze  connesse  allo
svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e  76  della  presente
legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
le esigenze  delle  sezioni  circoscrizionali  dell'impiego,  secondo
piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto  delle
loro esigenze di efficienza e funzionalita'.