LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 49.
              (Controlli sulle unita' sanitarie locali)

  Il   controllo   sugli   atti  delle  unita'  sanitarie  locali  e'
esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui
all'articolo  55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un
esperto  in  materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da
un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro, nelle forme previste
dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
  I  provvedimenti  vincolati della unita' sanitaria locale attinenti
allo  stato  giuridico  e  al  trattamento  economico  del  personale
dipendente  indicati nell'articolo 10, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore  amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al
comitato  di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti
non   sono  assoggettati  al  controllo  del  comitato  regionale  di
controllo.
  Il  comitato  di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio
dei  revisori, nell'esercizio del potere di autotutela puo', entro 20
giorni   dal  ricevimento,  annullare  o  riformare  i  provvedimenti
indicati al comma precedente.
  ((Gli atti delle unita' sanitarie locali sono nulli di diritto se
  per   la   relativa   spesa   non   e'  indicata  idonea  copertura
  finanziaria.))
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie
locali  alla  materia  dei  controlli  sugli  atti e sugli organi dei
comuni   e  delle  province  s'intendono  automaticamente  estese  ai
controlli sulle unita' sanitarie locali.
  I  controlli  di  cui  ai commi precedenti per le regioni a statuto
speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano si
esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane presentano
annualmente,  in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle
regioni,  allegata  al  bilancio  delle  unita' sanitarie locali, una
relazione   al   presidente   della   giunta  regionale  sui  livelli
assistenziali  raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel
corso dell'esercizio.
  Il  presidente  della  giunta  regionale  presenta  annualmente  al
consiglio   regionale   una  relazione  generale  sulla  gestione  ed
efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile
degli  impegni  assunti  sulla  quota  assegnata  alla  regione degli
stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve
essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e
della  previdenza  sociale,  con  allegato  un  riepilogo  dei  conti
consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.