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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 48


Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunità montane in conformità dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.