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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 43


È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.