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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 41


L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.
Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.