LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal: 29-12-1978
                              Art. 38.

  Per   la   concessione   di  contributi  trentacinquennali  per  la
costruzione  ed  il  completamento di chiese parrocchiali e locali da
adibire  ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del
parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721,
e'  autorizzato  un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli
anni  finanziari  1979,  1980  e  1981,  da  iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.