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LEGGE 21 dicembre 1978, n. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
Testo in vigore dal:  29-12-1978

Art. 34


Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:
1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:
a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;
b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;
c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali; rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;
2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;
3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:
a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;
b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292; rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.
Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.